I titoli conferiti, in quanto legalmente rilasciati da un ateneo riconosciuto dall’ordinamento giuridico come appartenente allo spazio universitario svizzero, sono idonei ai fini del riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall’Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002.

Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea

USO DEI TITOLI NEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA

Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all’estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo.

Ai sensi dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato.

A settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha deciso l’applicazione in Svizzera a partire dal 1° novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE.

Di conseguenza l’Italia come stato membro ospitante deve garantire agli interessati l’uso nel proprio territorio del titolo di studio conseguito in Svizzera nella lingua dello Stato di origine.

DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 settembre 2005

N.B in Europa non esiste un riconoscimento automatico dei titoli. In Italia i titoli esteri non hanno valore legale. La validità di un titolo estero è data dalla sua conformità alla legge del paese straniero dove è stato conseguito, il fatto che sia o meno riconosciuto in Italia non è rilevante per la sua validità.

Il costo per il conseguimento dei titoli varia in base alle promozioni in atto, attualmente il costo complessivo senza ulteriori spese è di solo 500,00 euro.

Puoi contattare la nostra segreteria all'indirizzo e-mail info@eci.education per ricevere maggiori informazioni.

Per ricevere una valutazione delle proprie esperienze lavorative e formative è possibile visitare la sezione:

''Richiesta di conseguimento''

Il VAE è un metodo di valutazione e conversione delle esperienze lavorative e formative nato in Francia.

Sviluppatosi in gran parte del mondo permette di convertire esperienze formative e professionali in crediti universitari, al fine di ottenere un titolo di studio inerente le esperienze pregresse.

Il conseguimento avviene interamente online, la durata del conseguimento dipende dalla valutazione ottenuta del proprio curriculum vitae.

Per ottenere una valutazione gratuita delle proprie esperienze basterà inviare una e-mail a info@eci.education allegando:

Curriculum Vitae e Documento di riconoscimento, indicando il titolo desiderato.

In alternativa sarà possibile completare il modulo presente alla seguente pagina: ''Richiesta Di Conseguimento''

Entro 24/48 ore si riceverà una valutazione gratuita

Si, sarà offerto un supporto dedicato post conseguimento totalmente gratuito.

L'elenco dei corsi disponibili è presente alla pagina: ''Titoli conseguibili'' i titoli sono disponibili in base al paese di residenza.

No, il MIUR (MIM) non si occupa del riconoscimento titoli di studio esteri ma sono le singole università a farlo in base all'art.2 legge 148/2002:

https://www.tuttocamere.it/files/stranieri/2002_148.pdf

LE UNIVERSITÀ IN ITALIA

Le Università in Italia, private e/o pubbliche devono essere espressamente riconosciute dal Ministero dell’Università al fine di conferire titoli di studio universitari aventi valore legale.

Nessun istituto può peraltro definirsi “università, istituto universitario e simili” se non ha ottenuto il riconoscimento ministeriale, né conferire titoli universitari protetti, (dottore ecc.) neanche indicando che non hanno valore legale. Il decreto legge n° 580, del 1° ottobre 1973, convertito nella legge n° 766 nel 30 novembre 1973, nel suo articolo 10, fa chiaramente divieto dell’utilizzazione della denominazione “Università”, riservando allo Stato, soltanto, il conferimento di tale qualifica. Da quanto sopra esposto deriva la patente illegalità di quegli enti oppure associazioni che, avendo sede legale e operando in Italia, inseriscano nella propria denominazione il vocabolo “Università”.

Il riconoscimento, quindi, è condizione necessaria ed indispensabile per operare legalmente come università. Chi opera senza tale riconoscimento lo fa illegalmente e i titoli rilasciati sono privi di valore legale.

LE UNIVERSITÀ ESTERE IN ITALIA

È necessaria una autorizzazione del Ministero dell’Università per l’apertura in Italia di una succursale di un istituto universitario straniero. Nessuna istituzione può rilasciare in Italia titoli universitari con valore legale, senza una autorizzazione del Ministero dell’Università. I titoli universitari stranieri, legalmente conferiti da un Istituto universitario autorizzato nel paese estero, sono soggetti al riconoscimento in Italia, solo a determinate condizioni fissate dalla legge.

UNIVERSITÀ STRANIERE E FILIAZIONI

 

Le certificazioni posseduto dalla Eci Education Campus sono:

ISO 9001: è una norma internazionale che stabilisce i requisiti per un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ). 

ISO 21001: è stata pubblicata il 30 aprile 2018. Tale norma specifica i requisiti per un Sistema di gestione delle Organizzazioni Educative

ISO 29990: In particolare la norma ISO 29990 si applica alle organizzazioni il cui “core business” è rappresentato dall’erogazione di attività formative

Iscrizione: AAHEA

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